• Le precisazioni del nostro consulente previdenziale.

Importanti precisazioni del nostro consulente previdenziale Giuliano Coan sui benefici contrattuali per i pensionati.

Sui benefici contrattuali per i pensionati il CCNL 8 luglio 2019 è molto chiaro, in particolare l’art. 40, comma 3, che opera una netta distinzione tra pensione e TFS.

  1. Per quanto riguarda la pensione, il CCNL dispone che i benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (1.1.2016-31.12.2018.). Vuol dire che per il calcolo della pensione sono da considerare i dati retributivi spettanti, come se la cessazione fosse avvenuta teoricamente il 31.12.2018.
  2. Per quanto concerne il TFS, vanno invece considerati solo gli scaglionamenti degli aumenti maturati alla data di cessazione effettiva dal servizio.

L’INPS ha diramato le disposizioni con la Circolare 13 febbraio 2019, n. 26, introducendo un nuovo applicativo che si chiama Nuova Passweb, cui le amministrazioni scolastiche si devono uniformare nel trasmettere i dati per le liquidazioni e le riliquidazioni delle pensioni del proprio personale.

Per la riliquidazione delle pensioni a seguito del rinnovo contrattuale, l’INPS stabilisce quanto devono fare le Amministrazioni scolastiche datori di lavoro:

  • inserire un nuovo ultimo miglio, senza sovrascrivere sul precedente, con gli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione del servizio.
  • compilare la sezione “Miglioramenti contrattuali”, indicando gli importi spettanti alle scadenze contrattuali future.

Le disposizioni prevedono quindi, che va indicata la nuova situazione conseguente all’applicazione del contratto al momento della cessazione dal servizio e vanno altresì indicati gli aumenti contrattuali che vanno a maturare dopo la cessazione del servizio.

L’INPS fa peraltro presente, che per “ultimo miglio” s’intende l’insieme dei dati pensionistici giuridici economici necessari per la liquidazione della quota A di pensione, mentre per la quota B vanno ricompilate le DMA, cioè la Denuncia Mensile Analitica ricomprendendo naturalmente gli aumenti contrattuali.

 

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