• Un utile vademecum per l'esame di stato del primo ciclo con due modelli allegati.

Con l'O.M. 52 del 3 marzo 2021, gli istituti di primo grado hanno ricevuto indicazioni sulla modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

L'ordinanza è stata recepita con parere favorevole del CSPI il quale ha sottolineato le “necessità formative degli studenti della classe terza della scuola secondaria di I grado che negli ultimi due anni hanno visto un'alternanza tra didattica a distanza e in presenza con problematiche eterogenee a livello nazionale”; e ancora, il CSPI afferma che l'O.M. “salvaguarda l'accertamento degli esiti in relazione al profilo finale dello studente, secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo”.

L'esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 e consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017 e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una tematica assegnata dal consiglio di classe a ciascun alunno entro il 7 maggio 2021.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale.

La tematica deve essere individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascuno alunno al fine di consentire l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Analizziamo l'iter procedurale e i requisiti per l'ammissione all'Esame:

  1. L'elaborato deve essere trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, nella modalità che ciascuna scuola concorderà; rispetto al precedente anno scolastico, gli alunni hanno un mese di tempo per la realizzazione dell'elaborato che rappresenterà l'elemento centrale del colloquio di esame che consentirà alla Commissione di Esame di accertare il livello di padronanza delle competenze acquisite.
  2. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.
  3. La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi;

Requisiti per l'ammissione all'esame

Sono requisiti necessari per l'ammissione:

  1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica (il riferimento è agli eventuali periodi di isolamento precauzionale e quarantena);
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; (art.2 comma 1);
  3. la partecipazione alle prove INVALSI, che quest'anno si svolgono a differenza del precedente anno scolastico, non rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo.

Non ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. (art. 2 c. 3).

Voto di ammissione

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (OM 52/2021 art. 2 cc. 2, 3; D. Lgs. 62/17 art. 6 c. 5).

Si ritiene di suggerire di non ridurre il voto di ammissione al risultato di una media matematica e, riprendendo le indicazioni del CSPI si raccomanda di porre particolare attenzione a tutti gli allievi che in questo momento di emergenza sanitaria hanno vissuto maggiori difficoltà, oltre che nell'inclusione sociale, anche in relazione allo svolgimento del percorso scolastico.

Svolgimento dell'esame

L'esame, orale, si terrà in presenza con la raccomandazione del rispetto del protocollo di prevenzione del contagio da Covid19 che ogni scuola ha adottato.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza:

  1.  della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
  2. delle competenze logico matematiche;
  3. delle competenze nelle lingue straniere.

Alunni con bisogni educativi speciali

Particolare attenzione deve essere rivolta alle categorie di alunni più fragili.

L'assegnazione dell'elaborato, così come lo svolgimento del colloquio e la valutazione finale, devono tener conto del PEI per gli alunni con disabilità, al PDP per gli alunni con DSA e in base a quanto stabilito nel corso dell'anno per le prove di valutazione per gli alunni con BES.

Esame in videoconferenza

L'O.M. prevede lo svolgimento dell'esame in videoconferenza nei seguenti casi:

  1. in caso di alunni degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame (richiesta motivata al dirigente corredata da documentazione);
  2. nelle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
  3. in caso di mancanza possibilità di attuare le misure di sicurezza nella scuola;
  4. possibilità di uno o più commissari a partecipare all'esame in videoconferenza se impossibilitati a partecipare in presenza.

Valutazione finale

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame.

L'Esame si intende superato con la votazione minima di sei.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame. La Commissione d'esame può approvare dei criteri relativi all'attribuzione della Lode anche acquisendoli da analoghe deliberazioni del Collegio dei docenti.

Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Pubblicazione degli esiti

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni  tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Presidente di commissione

Il ruolo di presidente di commissione è assunto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto (DM 741/2017; nota Miur 10/10/2017; DM 138/2019; nota Miur del 4 aprile 2019).

In caso di legittimo impedimento (es. scuola in reggenza, nomina Presidente Commissione Esame di Stato 2° ciclo, o altro) le funzioni di Presidente viene assunto da un docente collaboratore del D.S. individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

In pillole l'iter procedurale degli esami di Stato conclusivo del 1° ciclo di Istruzione:

  • assegnazione della tematica dell'elaborato, che gli alunni dovranno realizzare e presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021;
  • supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell'elaborato e nella scelta della forma che lo stesso dovrà avere;
  • trasmissione al consiglio di classe dell'elaborato da parte degli studenti entro il 7 giugno 2021;
  • scrutinio finale per delibera ammissione all'esame e attribuzione relativo voto in decimi;
  • insediamento della commissione d'esame;
  • svolgimento esame: prova orale a partire dalla presentazione dell'elaborato;
  • valutazione finale.

Allegati

In allegato potete scaricare un modello di attribuzione della tematica al candidato e un modello di nomina del presidente di commissione.