• L'articolazione delle scuole in fasce determina una parte consistente della retribuzione dei dirigenti.

Tutti i dirigenti sanno che le scuole sono divise in fasce di complessità e che da questa classificazione dipende, in parte, la retribuzione di chi le dirige. Vediamo in questo articolo di capirci qualcosa di più.

Intanto cominciamo col dire che nel Lazio le fasce sono tre ma in alcune altre regioni esse sono quattro.

Nella contrattazione nazionale (CCNL dell'Area V dell'11 aprile 2010, art. 12, c. 3 e c. 4, come sostituiti dall'art. 6 del CCNL del 15 luglio 2010) è stabilito che una parte della retribuzione dei dirigenti scolastici dipende dalla complessità della scuola essi che dirigono. Si chiama retribuzione di posizione di parte variabile proprio perché essa varia a seconda del livello di complessità della scuola: ogni livello corrisponde ad una fascia di complessità. Di questo parleremo più diffusamente in un prossimo articolo. È nel CCNL dell'area V dell'11 aprile 2006 (art. 12, c. 3 e c. 4), come detto, che che sono stabiliti i criteri generali per la classificazione in fasce delle scuole mentre è compito della contrattazione regionale declinare questi criteri in modo più puntuale per inserire le singole scuole nelle varie fasce di complessità. I dati necessari per  per individuare la complessità della scuola sono quelli presenti nel sistema informativo dell’istruzione (SIDI).

Il contratto integrativo regionale sulle fasce

L'ultimo decreto di attribuzione delle fasce. in applicazione del Contratto integrativo regionale Lazio del 26 luglio 2018 porta la data del 10 luglio 2018.

Il decreto di attribuzione delle fasce è qui

I criteri generali previsti dal CCNL e dettagliati nel CIR del26 luglio 2018 appartengono a tre macro-categorie alle quali è assegnata una percentuale del punteggio massimo:

  1. Criteri attinenti alla dimensione (45% del punteggio massimo);
  2. Criteri attinenti alla complessità (45% del punteggio massimo);
  3. Criteri attinenti al contesto territoriale (10% del punteggio massimo).

Questi criteri generali sono poi declinati nel contratto regionale in modo più dettagliato:

  1. Criteri attinenti alla dimensione
    1. Numero degli alunni
    2. Numero dei docenti
    3. Numero del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
  2. Criteri attinenti alla complessità
    1. Numero di indirizzi
    2. Numero di ordini di scuola
    3. Presenza di particolari tipologie di utenza
    4. Presenza di particolari servizi offerenti all’utenza
  3. Criteri attinenti al contesto territoriale
    1. Istituzioni scolastiche in aree a rischio
    2. Istituzioni scolastiche ubicate in zona caratterizzata da forte processo immigratorio.

Sulla base dei dati del SIDI, utilizzando una tabella di valutazione, riportata in allegato al contratto regionale, l’Ufficio Scolastico Regionale attribuisce un valore numerico a ciascuno dei criteri sopra riportati e compila una graduatoria finale.

Una volta compilata la graduatoria, al 20% delle scuole con i punteggi più alti viene assegnata la prima fascia, al successivo 65% la seconda fascia e al restante 15% la terza.

Va precisato che l’art. 5 del CCNL dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 prevede che “i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali di dirigenti scolastici ed Afam, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 commi 3 e 4 del CCNL 11/4/2006 come sostituiti dall’art. 6 del CCNL 15/7/2010” siano oggetto di confronto tra la parte pubblica (Ministero dell’Istruzione).