Com’è noto, la legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede per il personale del comparto scuola, che accede alla quiescenza la possibilità di richiedere l’anticipo della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Tutte le indicazioni in merito sono riportate nella circolare del 25 settembre 2025 relativa alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026.
Chi può richiederlo e importo massimo
L’anticipo del TFS/TFR è una facoltà offerta a tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro purché abbiano maturato il diritto alla pensione secondo i previsti requisiti.
Pertanto Il personale avente diritto può presentare una richiesta di finanziamento per l’indennità di fine servizio presso le banche o gli intermediari finanziari che aderiscono a un giusto accordo. L’importo oggetto del finanziamento non può essere superiore a 45.000 euro.
Adempimenti amministrativi
Gli uffici scolastici devono fornire tempestivamente alle sedi INPS competenti i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l’importo oggetto di finanziamento.
E’ di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, attraverso l’utilizzo dei canali informatici Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati e inoltrare anche le eventuali pratiche di riscatto TFS/TFSR giacenti nei fascicoli degli iscritti, al fine di consentire la sollecita quantificazione dell’importo della prestazione oggetto di anticipo.
Queste attività sono essenziali per assicurare che la liquidazione (o l’anticipo) del TFS/TFR possa essere gestita correttamente e nei tempi stabiliti.