La Circolare n. 24818 del 24 settembre 2026, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 con la relativa tabella di sintesi dei requisiti indica i termini e le procedure per la presentazione delle domande di cessazione e pensione nella scuola con decorrenza 1° settembre 2027.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate per il personale del comparto scuola entro il 21 ottobre 2026 mentre per i Dirigenti Scolastici entro il 1° marzo 2027

Requisiti

Possono fare domanda di cessazione volontaria dal servizio i lavoratori e le lavoratrici che raggiungono requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni e 1 mese 20 anni di contributi) oppure a prescindere dall’età anagrafica, (42 anni e 11 mesi uomini) e (41 anni e 11 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2027.

Domanda di cessazione per il personale che ha maturato i requisiti per «Quota 100» al 31 dicembre 2021 (62 anni e 38 di contributi), per la «Quota 102» (64 anni e 38 di contributi) entro il 31 dicembre 2022, per la «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2023. «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi) entro il 31.12.2024 (calcolo con il sistema contributivo) (62 anni e 41 anni di contributi) entro il 31.12.2025 (calcolo con il sistema contributivo.)

Opzione donna (metodo di calcolo contributivo)

La domanda può essere presentata dalle lavoratrici che hanno maturato:

58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 (senza vincoli e condizioni);

60 anni (59 anni con un figlio o 58 anni se i figli sono due o più) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 a condizione che, alla data di domanda della pensione, prestino assistenza a un disabile o siano invalide almeno al 74%;

61 anni (60 anni con un figlio o 59 anni se i figli sono due o più) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 a condizione che, alla data di domanda della pensione, prestino assistenza a un disabile o siano invalide almeno al 74%;

61 anni (60 anni con un figlio o 59 anni se i figli sono due o più) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024 a condizione che, alla data di domanda della pensione, prestino assistenza a un disabile o siano invalide almeno al 74%;

Collocamento a riposo d’ufficio

Si applica al personale che abbia compiuto 67 anni e 1 mese d’età entro il 31 agosto 2027 o che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11mesi per gli uomini), al compimento dei 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027. Nel caso in cui i 67 anni e 1 mese di età siano maturati tra settembre e dicembre 2027, la cessazione potrà avvenire solo su apposita richiesta degli interessati.

Si rammenta che il personale dovrà comunque presentare domanda di pensione all’Inps affinché la prestazione sia posta in decorrenza al 1° settembre 2027.