Dichiarato illegittimo il limite dei 70 anni per il personale della scuola.
A stabilirlo in modo inequivocabile è la Corte costituzionale con la sentenza n. 125/2026.
Il comparto scuola prevede infatti un limite massimo rigido di permanenza in servizio fissato a 70 anni d’età, secondo quanto disposto dall’articolo 509, comma 3, del Testo Unico sulla scuola Decreto Legislativo n. 297/1994.
Il trattenimento in servizio invece deve proseguire sino al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia che possono anche estendersi ben oltre il 70° anno. In altri termini il dipendente pubblico non può essere destituito dal servizio se viene a trovarsi, contemporaneamente, privo dello stipendio e del trattamento pensionistico.
Ancorché la pronuncia spieghi i suoi effetti diretti sul solo personale della scuola, il principio di portata generale in essa contenuto promette di ridefinire i contorni del trattenimento in servizio per tutta la pubblica amministrazione, andando a rafforzare la riforma operata dalla recente Manovra 2025 (legge n. 207/2024
Pertanto, l’eventuale età massima di permanenza in servizio non può essere fissata prescindendo dal progressivo adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, ma deve necessariamente consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione prima della cessazione effettiva dal servizio.
La Corte già in passato aveva censurato diverse norme che stabilivano la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro in momenti in cui il dipendente pubblico non avesse ancora maturato il diritto a pensione o, quantomeno, un'altra utilità economica sufficiente a garantirgli una vita dignitosa.
Il problema è tornato d'attualità proprio a causa dei continui slittamenti dell'età pensionabile, strutturalmente agganciata agli adeguamenti automatici basati sulle aspettative di vita.