Parliamo della Legge n. 197/2022 pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022.

Quota 103

Introduzione della cd. «Quota 103» chiamata anche <pensione anticipata flessibile>

Potrà essere utilizzata dai lavoratori iscritti alle gestioni Inps, dipendenti privati, pubblici, autonomi in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023.

Si applicano le principali caratteristiche già note (finestre mobili, incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, possibilità di cumulare – ai fini della contribuzione mista, dilazione pagamento Tfs/Tfr) di Quota 100, durata sino al 31.12.2021 e di quota 102, durata sino al 31.12.2022.

La misura della pensione però, con quota 103, non potrà essere d’importo superiore a cinque volte il minimo, cioè oltre 2.818,75€ lordi il mese, sino al compimento dell’età di 67 anni, raggiunta la quale il limite sarà rimosso.

 Per il personale della scuola che raggiungono i requisiti entro il 31.12.2023, si riaprono sino al 28 febbraio 2023 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2023.

Incentivo alla permanenza in servizio

È introdotto un incentivo per chi raggiunge i requisiti minimi di Quota 103 (cioè 62 anni e 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2023 e sceglie di trattenersi in servizio. Potrà chiedere, è una facoltà, al datore di lavoro (pubblico o privato) la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica (di regola il 9,20%), con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. In sostanza chi preferisce l’incentivo avrà una busta paga più alta e una pensione più bassa.

L’attuazione della misura è demandata all’adozione di un decreto del ministero del lavoro atteso entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. 

Ape sociale

Rinnovo dell’Ape Sociale sino al 31 dicembre 2023. Immutate le categorie di lavoratori che possono accedere alla misura (disoccupati, caregivers, invalidi, addetti a mansioni gravose) e i relativi requisiti, 63 anni e 30/36 anni di contributi secondo i profili di tutela.

Opzione donna

Si rileva che è legata al numero di figli e vincolata solo ad alcune situazioni (caregivers, invalidi, lavoratrici dipendenti/licenziate di aziende in crisi). Le lavoratrici, dipendenti o autonome che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno accedervi a condizione di essere «caregiver», invalide non inferiore al 74% oppure licenziate o dipendenti da aziende in crisi.

I requisiti anagrafici sono: 60 anni e 35 anni di contributi perfezionati entro il 31 dicembre 2022 con uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni. Per le licenziate o dipendenti di aziende in crisi i requisiti, invece, saranno diversi: 58 anni e 35 anni di contributi, sempre perfezionati entro il 31 dicembre 2022. Per le lavoratrici del settore scolastico interessate dalla proroga si riaprono sino al 28 febbraio 2023 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2023.